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Aiuti e contributi pubblici:
obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

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prorogato il 31 dicembre 2021

 

TRASPARENZA AIUTI DI STATO

LEGGE 124/2017 (COMMI DA 125 A 129)

E SUCCESSIVE MODIFICHE E VARIAZIONI

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Riferimento normativo L. 124/2017

 

Termine di pubblicazione: entro il 30 giugno di ogni anno, (solo per il 2021 prorogato al 31-12)

 

Dove: sul proprio sito internet aziendale, su sito di Associazione di categoria

 

Cosa: elenco dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

 

Soggetti obbligati: iscritti al Registro delle imprese, quali:

· società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

· società di persone (Snc, Sas);

· ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

· società cooperative (incluse le cooperative sociali).

· Sono esclusi i liberi professionisti.

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Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

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Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

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Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

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Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

 

Sanzione: dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

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Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

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Si rimanda anche a quanto pubblicato sulla pagina trasparenza degli aiuti di Stato, nella singola posizione del Registro Nazionale degli Aiuti

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

 

NOVITA’ contenuta nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture”

(DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021)

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L’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, entro il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022.

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Si provvede di seguito a pubblicare l'elenco degli Associati che hanno richiesto la pubblicazione per tramite del nostro Sito internet:

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