Aiuti e contributi pubblici:
obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
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prorogato il 31 dicembre 2021
TRASPARENZA AIUTI DI STATO
LEGGE 124/2017 (COMMI DA 125 A 129)
E SUCCESSIVE MODIFICHE E VARIAZIONI
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Riferimento normativo L. 124/2017
Termine di pubblicazione: entro il 30 giugno di ogni anno, (solo per il 2021 prorogato al 31-12)
Dove: sul proprio sito internet aziendale, su sito di Associazione di categoria
Cosa: elenco dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Soggetti obbligati: iscritti al Registro delle imprese, quali:
· società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
· società di persone (Snc, Sas);
· ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
· società cooperative (incluse le cooperative sociali).
· Sono esclusi i liberi professionisti.
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Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
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Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
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Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
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Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
Sanzione: dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
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Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
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Si rimanda anche a quanto pubblicato sulla pagina trasparenza degli aiuti di Stato, nella singola posizione del Registro Nazionale degli Aiuti
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
NOVITA’ contenuta nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture”
(DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021)
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L’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, entro il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022.
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Si provvede di seguito a pubblicare l'elenco degli Associati che hanno richiesto la pubblicazione per tramite del nostro Sito internet:
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